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La gestione amministrativa del pignoramento presso terzi

gennaio2024

Per gli addetti alla gestione del personale i casi di pignoramento presso terzi che coinvolgono i dipendenti, e quindi i datori di lavoro, sono relativamente frequenti. La gestione amministrativa che ne consegue necessita di estrema attenzione, in quanto sia gli adempimenti che la misura delle somme pignorate possono variare sulla base dei soggetti che attivano il pignoramento e in virtù della natura del credito oggetto della procedura.

dall'Autore Lorenzo Gracci

 Il pignoramento presso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 543 c.p.c., è una particolare forma di espropriazione forzata tramite la quale un creditore, per soddisfare un proprio credito, aggredisce i beni mobili in possesso di terzi oppure i crediti che il debitore vanta rispetto a terzi. In particolare, declinando tale procedura nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, il creditore agisce nei confronti del datore di lavoro del proprio debitore, andando a pignorare le retribuzioni che il soggetto datoriale è tenuto ad erogare.

La gestione amministrativa del pignoramento presso terzi segue una articolata procedura che, tuttavia, risulta semplificata nel caso in cui il credito venga reclamato da un agente della riscossione.

 Il pignoramento attivato da soggetti diversi dagli agenti della riscossione

La gestione degli adempimenti relativi alla procedura in argomento ha inizio nel momento in cui il datore di lavoro riceve la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi emesso dal creditore nei confronti del terzo pignorato. L'atto deve contenere:

  • l'ingiunzione al debitore principale (nel caso di specie il dipendente) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni (somme) oggetto dell'espropriazione e i frutti di essi;
  • l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l'indicazione, almeno generica, delle somme dovute e l'intimazione al terzo (il datore di lavoro) di non disporne senza ordine di giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

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