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Il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato alla luce del recente adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali

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Con il presente lavoro analizzeremo brevemente l'origine di FSBA e la recente novella normativa, in materia di ammortizzatori sociali, che ne ha disposto l'adeguamento entro la fine dell'anno 2022. Dopodiché, si procederà ad una analisi dettagliata del nuovo regolamento del Fondo.

dall'Autore Michele Carli

 

La genesi del Fondo

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 14, L. 92 del 28 giugno 2012 e dell'articolo 27, comma 1, D.lgs. 148 del 14 settembre 20151, in data 26 marzo 2014, è stata costituita l'Associazione denominata Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, in sigla, anche FSBA. L'associazione è organizzata mediante l'Ente bilaterale Nazionale dell'Artigianato - EBNA – in forza degli Accordi interconfederali del 2012, 2013 e 2015 (v. nota 1) e per volontà delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali costituenti l'EBNA stesso2.

FSBA è stato costituito con lo scopo di promuovere forme di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti del comparto dell'artigianato secondo quanto stabilito dell'articolo 27, comma 1 e seguenti del D.Lgs. 148/2015. In pratica, si propone di erogare prestazioni volte ad assicurare - ai lavoratori non coperti dalle integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, previste dal Capo II e III del Titolo I del T.U. sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro3 - una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, in conformità con la legislazione tempo per tempo vigente. Il Fondo potrà inoltre predisporre eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti costituenti l'Associazione nell'ambito dell'autonomia contrattuale collettiva nazionale.

Articolo completo su Euroconference 

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