Sulle invenzioni del lavoratore e sul catalogo dei diritti che ne conseguono

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Con il presente lavoro si passano in rassegna le diverse ipotesi in tema di invenzioni del lavoratore, analizzando la diversa casistica attinente, di volta in volta, a alle invenzioni di servizio, a quelle aziendali e, infine, a quelle occasionali. Su tale presupposto, l'elaborato approfondisce i diritti che sorgono in capo al dipendente autore del trovato e al datore di lavoro, alla luce delle previsioni del Codice della proprietà industriale che, in materia di rapporto di lavoro dipendente, provvede ad introdurre deroghe specifiche al principio generale secondo il quale all'inventore sono riservati tutti i diritti, morali e patrimoniali, che ne derivano.

Mauro Marrucci – Consulente del Lavoro – Marrucci & Partners

Le conoscenze e le competenze dei lavoratori e, con esse, le invenzioni assumono un ruolo centrale per lo sviluppo delle imprese in un sistema competitivo. Seppure nel passato la materia delle invenzioni non fosse stata coltivata dal legislatore sotto il profilo regolatorio, si è invece sentita l'esigenza di predisporre una specifica disciplina per contemperare i contrapposti interessi intercorrenti tra lavoratore-inventore e datore di lavoro. Quest'ultimo avrà infatti diritto ad utilizzare industrialmente il trovato riconoscendo al primo i diritti morali e patrimoniali mediante la corresponsione di un equo premio.  

 

Sulle invenzioni del dipendente e sulla relativa brevettabilità

L'art. 2590, comma 1, c.c. stabilisce infatti che "Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro", specificando al secondo comma che "I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali". La disposizione codicistica stabilisce così il principio della personalità dell'invenzione (comma 1) rinviando, di fatto, agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - così come modificato dal D.Lgs. n. 131/2010 - (c.d. "Codice della Proprietà Industriale1", inde anche Cpi), la disciplina dei diritti e degli obblighi delle parti, tra cui quelli patrimoniali.

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1 Al Codice deve essere attribuito il pregio di aver regolamentato, in maniera organica, la disciplina della proprietà industriale in precedenza demandata ad un ampio numero di disposizioni normative - sedimentatesi tempo per tempo nell'ordinamento - talune delle quali di fonte sovranazionale, così abrogate [V. artt. 23-26, l.r.d. n. 1127/1939, c.d. "legge sulle invenzioni" e nell'art. 35, d.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)].
2 A. Borroni, Il riconoscimento dell'equo premio in capo al lavoratore dipendente inventore e della quantificazione dello stesso. Working Paper Adapt, 115/2010.
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