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Riforma ammortizzatori sociali, precisazioni Inps sul nuovo massimale unico

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L'Inps ha fornito innovative precisazioni sulle modalità di applicazione del massimale unico riferito ai trattamenti di integrazione salariale oltre che indicazioni operative in merito alle misure di sostegno al reddito

Suscita vivo interesse il messaggio 21 marzo 2022, n. 1282, con cui l'Istituto, tenuto conto del riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e facendo seguito alla circolare n. 18/2022, ha offerto precisazioni sull'applicazione del massimale unico di cui all'art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, sui criteri di computo dei limiti temporali per l'assegno d'integrazione salariale nell'ambito del FIS, sulla procedura sindacale per le aziende plurilocalizzate in ambito interregionale e sulla compatibilità tra strumenti di sostegno al reddito e licenziamenti individuali e plurimi individuali in altre unità produttive non coinvolte dagli ammortizzatori.

Sull'applicazione del massimale unico

In primo luogo, l'Istituto previdenziale ha offerto le proprie precisazioni in merito all'applicazione del massimale unico. Infatti, al fine di garantire una maggiore tutela economica in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, l'articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopo l'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, il nuovo comma 5-bis. Questa disposizione ha stabilito l'applicazione di un unico massimale per i trattamenti di sostegno al reddito in costanza di lavoro relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Con tale soluzione viene così superato il doppio massimale previsto fino al 31 dicembre 2021.

L'importo del massimale per l'anno 2022 è stato diramato dall'INPS con la circolare n. 26/2022 ed ammonta ad euro 1.222,51 riducendosi all'importo di euro 1.151,12 al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della n. 41/1986, attualmente pari al 5,84 per cento. Con il messaggio n. 1282/2022 l'Istituto, come affermato nella circolare n. 18/2022, ha evidenziato che i principi di carattere generale attinenti agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, così come riformati, producono i propri effetti sulle richieste di trattamenti relativi a periodi in cui l'inizio della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si colloca a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le modifiche non troverebbero invece applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/ sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022. L'INPS ha comunicato tuttavia che in relazione alla portata della disposizione di cui all'art. 3, comma 5- bis, del D.Lgs. n. 148/2015, tenuto conto di ulteriori e più specifici approfondimenti in sede ministeriale che hanno riguardato anche gli aspetti legati alle coperture finanziarie previste a supporto della misura, si è addivenuti ad una diversa opzione interpretativa.

Ne deriva quindi che per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l'assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica co-munque il massimale unico così come previsto dalla novella riformatrice. Tale modalità di calcolo è da applicare anche all'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, con la sola esclusione dei Fondi che garantiscono importi più favorevoli in virtù del proprio regolamento.

Sui nuovi criteri di computo dei limiti temporali per l'assegno di integrazione salariale

Una interessante novità attiene alla modalità di determinazione dei criteri di computo dei limiti temporali per l'assegno di integrazione salariale nell'ambito del FIS che si uniformano a quelli della cassa integrazione guadagni ordinaria. Come è noto, l'art. 29, comma 3-bis del D.Lgs. n. 148/2015, ha previsto, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale entro determinate durate massime nell'ambito di un biennio mobile: a) tredici settimane per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; b) ventisei settimane per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

L'Istituto, con una interpretazione innovativa, ha quindi precisato che, in relazione al criterio di computo dei suddetti limiti temporali – tenuto conto che al FIS si applicano le disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO) ove compatibili –trovano applicazione le indicazioni contenute nella propria circolare del 20 aprile 2009, n. 58. Con tale atto di prassi l'INPS, considerato anche il particolare momento critico per la crisi che imperversava, aveva preso atto della necessità «di un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell' attuale periodo di crisi modulando l'utilizzo della forza lavoro in relazione all'andamento dei mercati nazionale ed internazionale ».

Per questa ragione aveva consentito che i limiti massimi d'integrazione salariale potessero essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro, considerando usufruita una settimana solo allorquando la contrazione del lavoro avesse interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Tale modalità di calcolo dei limiti temporali in materia di CIGO è quindi rimasta incardinata nella prassi dell'Istituto comportando il computo delle settimane tenuto conto del numero di giorni di effettivo utilizzo dell'ammortizzatore diviso per 5 o per 6 a seconda che in azienda sia utilizzata la settimana corta (lunedì - venerdì) o lunga (lunedì - sabato). La circolare n. 58/2009 è stata tuttavia applicata unicamente per la CIGO e non ha trovato attuazione per alcun altro istituto di sostegno al reddito.

Con il messaggio n. 1282/2020 la relativa applicazione viene estesa anche all'assegno di integrazione salariale. Ne consegue che i limiti massimi di durata di questo ammortizzatore, come sopra individuati, possono essere calcolati avuto riguardo non a un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell'orario contrattuale previsto in azienda.

L'atto di prassi afferma quindi che, in sede di reingegnerizzazione delle procedure relative ai trattamenti di integrazione salariale, i nuovi applicativi saranno implementati per garantire un costante monitoraggio delle giornate effettivamente fruite, che verranno rese visibili ad aziende e intermediari nel cruscotto aziendale. Resta comunque fermo il computo della durata massima complessiva dei trattamenti prevista dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, attese le disposizioni di cui al relativo articolo 39.

L'Istituto ricorda infine che, per espressa disposizione legislativa, i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono commisurati sulle singole Unità produttive, le quali, a tale fine, devono essere correttamente censite secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017 e nel successivo messaggio n. 1444/2017.

Sulla procedura sindacale per le aziende plurilocalizzate

Se si osserva una semplificazione sostanziale per il computo delle settimane dell'assegno di integrazione salariale,

non si perviene alla stessa facilitazione per quanto concerne la fase negoziale dei datori di lavoro con unità produttive collocate in più Regioni. L'Istituto previdenziale muove dal presupposto secondo cui l'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività proRapporto di Lavoro / Ammortizzatori sociali Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore Numero 14 / 1 Aprile 2022 37 duttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Ciò premesso, tenuto conto delle richieste di chiarimenti pervenute da parte di associazioni di categoria datoriale e intermediari, l'Ente previdenziale ha quindi confermato che, ai fini della comunicazione, opera il criterio della prossimità territoriale con la conseguenza ulteriore secondo la quale, laddove la contrazione dell'orario con ricorso al sostegno al reddito in costanza di lavoro riguardi unità produttive ubicate in più Regioni, devono essere prodotte distinte comunicazioni agli agenti sindacali. La precisazione offerta dall'INPS riguarda evidentemente soltanto le misure ordinarie essendo quelle straordinarie regolate dall'art. 24 del medesimo Decreto. Curiosamente l'Istituto osserva che la soluzione indicata riguarda il caso di unità produttive ubicate in più Regioni. Si deve osservare che alla medesima soluzione si dovrebbe pervenire anche nell'ipotesi in cui le unità produttive fossero collocate in province differenti.

Sull'ammissibilità dei licenziamenti individuali o individuali plurimi per g.m.o. presso unità produttive non interessate dall'integrazione salariale Sulla base di ulteriori richieste di chiarimento pervenute, l'Istituto ammette la legittimità in ordine alla possibilità per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale. È opportuno osservare come la posizione dell'Istituto debba essere letta in chiave endo-amministrativa con esclusivo riferimento al rapporto tra le misure di sostegno al reddito previste in una determinata unità produttiva e la risoluzione di uno o più rapporti di lavoro per ragioni economico-organizzative operate presso altre unità produttive non coinvolte, nel medesimo periodo, dagli ammortizzatori sociali.

Ci si permette tuttavia di osservare che la circostanza – per le potenziali conseguenze contenziose con il lavoratore - deve essere analizzata caso per caso, sia con riferimento alle condizioni oggettive, soggettive e topografiche, nonché tenuto conto, non in ultimo, dell'eventuale interazione con il repechage. Ci si chiede inoltre la ragione per cui l'Istituto osservi unicamente la relazione tra il sostegno al reddito e i licenziamenti individuali e individuali plurimi senza passare in rassegna, al riguardo, anche quelli collettivi.

Non si deve dimenticare infatti che, fatte salve le differenti tesi dottrinali in materia, se in un primo momento la giurisprudenza riteneva sussistere una differenza ontologica tra il licenziamento individuale e quello collettivo, con l'entrata in vigore della legge n. 223/1991 tale orientamento ha ceduto il passo a quello che vuole collegare il licenziamento collettivo, e con esso anche il licenziamento individuale plurimo, a motivi "non inerenti la persona del lavoratore".

A distinguere il licenziamento collettivo da quello individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo sarebbe soltanto il requisito numerico-temporale, e non la ragione addotta a giustificazione del provvedimento espulsivo (cfr. Cass. n. 2463/2000). In sostanza la legge n. 223/1991 sembra aver fissato un ben definito criterio di individuazione dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale secondo cui essi si distinguono dai licenziamenti individuali esclusivamente per l'elemento quantitativo del numero dei dipendenti licenziati e per l'estraneità del singolo lavoratore alla procedura che deve precedere la riduzione del personale.

Da ciò consegue che, non essendo più - a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della suddetta legge - la specifica ragione addotta a sostegno della risoluzione del rapporto lavorativo a caratterizzare la riduzione del personale e a distinguerla dal licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo, soltanto i licenziamenti al di sotto dei cinque lavoratori e non contenuti nell'arco temporale di centoventi giorni indicato dalla disposizione da ultimo citata possono configurarsi come licenziamenti individuali. 

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori

Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Precisazioni in ordineagli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale edell'assegno di integrazione salariale relativi all'anno 2022.Attività gestionali connesse ai trattamenti di integrazione salariale.Ulteriori indicazioni operative

Premessa

La normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanzadi rapporto di lavoro è stata recentemente oggettodi riordino a opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234(legge di Bilancio 2022), come integrata dal decreto-legge27 gennaio 2022, n. 4.La materia è stata trattata nella circolare n. 18/2022, cuisi rinvia per tutti i profili di tipo normativo.Con il presente messaggio, si chiariscono gli aspettiinerenti all'operatività della disposizione recata dall'articolo3, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148, in materia di massimale unico dei trattamentidi integrazione salariale decorrenti dal 2022 e si fornisconoindicazioni operative in merito alla gestione dei medesimi trattamenti

.1. Importi massimi dei trattamenti di integrazione salarialee dell'assegno di integrazione salariale relativi all'anno2022.

PrecisazioniAl fine di garantire una maggiore tutela economica in casodi sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con ricorsoai trattamenti di integrazione salariale, l'articolo 1,comma 194, della legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopoil comma 5 dell'articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, il comma5-bis, che stabilisce, per i trattamenti relativi a periodidi sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrentidal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti duemassimali per fasce retributive attraverso l'introduzionedi un unico massimale annualmente rivalutato secondogli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensiledi riferimento dei lavoratori.

Con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022 è stata comunicatala misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell'importomassimo del trattamento di cassa integrazione guadagniordinaria e straordinaria, dell'assegno di integrazionesalariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e delFondo di solidarietà del credito, nonché dell'assegnoemergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegnoemergenziale per il Fondo di solidarietà del CreditoCooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI,dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennitàdi disoccupazione agricola, dell'indennità di disoccupazionea favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo(ALAS), nonché la misura dell'importo mensile dell'assegnoper le attività socialmente utili.Come affermato nella circolare n. 18/2022, i principi dicarattere generale attinenti agli ammortizzatori sociali incostanza di rapporto di lavoro e oggetto di riordino produconoeffetti sulle richieste di trattamenti relativi a periodi incui l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativasi colloca a decorrere dal 1° gennaio 2022; le modifichenon trovano, invece, applicazione con riferimento alle richiesteaventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo deglianni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attivitàlavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorchésuccessivamente proseguita nel 2022.In ordine alla portata della disposizione recata dalmenzionato comma 5-bis dell'articolo 3 del D.lgs n.148/2015, sono stati, tuttavia, sviluppati ulteriori e piùspecifici approfondimenti con il Ministero del Lavoro edelle politiche sociali, che hanno riguardato anche gliaspetti legati alle coperture finanziarie previste a supportodella misura, in esito ai quali si è pervenuti alla determinazioneche, per i trattamenti di cassa integrazione guadagniordinaria, straordinaria e per l'assegno di integrazionesalariale del Fondo di integrazione salariale (FIS),con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio2022, si applica il massimale unico, introdotto dallariforma, con il valore reso noto dalla circolare n. 26 del2022.La medesima modalità di calcolo è applicata anche all'assegnodi integrazione salariale garantito dai Fondi disolidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148 del2015, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprioregolamento, importi più favorevoli.

2. Indicazioni operative in ordine alla gestione dei2. Indicazioni operative in ordine alla gestione deitrattamenti di integrazione salariale

2.1 Criteri di computo dei limiti temporali per l'assegno diintegrazione salariale riconosciuto dal Fondo diintegrazione salariale (FIS)Il comma 3-bis dell'articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, in trodotto dall'articolo 1, comma 207, lettera c), della leggetrodotto dall'articolo 1, comma 207, lettera c), della leggedi Bilancio 2022, prevede che, per periodi di sospensioneo riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio2022, l'assegno di integrazione salariale è riconosciutodal FIS per le seguenti durate massime:a) tredici settimane in un biennio mobile, per i datori dilavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupatomediamente fino a cinque dipendenti;b) ventisei settimane in un biennio mobile, per i datoridi lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupatomediamente più di cinque dipendenti.In ordine al criterio di computo dei suddetti limiti temporali- considerato che al FIS si applicano le disposizioniin materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO), ovecompatibili - si precisa che trovano applicazione le indicazionicontenute nella circolare n. 58 del 20 aprile 2009;conseguentemente i limiti massimi come sopra individuatipossono essere calcolati avuto riguardo non a un'interasettimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensionedel lavoro e considerando come usufruita unasettimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessatosei o cinque giorni, a seconda dell'orario contrattualeprevisto in azienda.Si comunica che, in sede di reingegnerizzazione delleprocedure relative ai trattamenti di integrazione salariale,i nuovi applicativi saranno implementati per garantire uncostante monitoraggio delle giornate effettivamente fruite,che verranno rese visibili ad aziende e intermediari nelcruscotto aziendale.In relazione a quanto previsto dall'articolo 39 del D.lgsn. 148/2015, resta confermata la durata massima complessivadei trattamenti prevista dall'articolo 4, comma 1, delmedesimo decreto legislativo.Si ricorda inoltre che, per espressa disposizione legislativa,i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazionesalariale sono commisurati sulle singole Unità produttive,le quali, a tale fine, devono essere correttamente censitesecondo le indicazioni fornite con la circolare n. 9 del 19gennaio 2017 e nel successivo messaggio n. 1444 del 31marzo 2017.2.2 Disposizioni in materia di informazione econsultazione sindacale.

Precisazioni

L'articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 prevede che, nei casidi sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresaè tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanzesindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanzasindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché allearticolazioni territoriali delle associazioni sindacalicomparativamente più rappresentative a livello nazionale,le cause di sospensione o di riduzione dell'orariodi lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero deilavoratori interessati.In relazione alle richieste di chiarimentipervenute da parte di associazioni di categoriadatoriale e da parte degli intermediari, si conferma che,ai fini della comunicazione, opera il criterio della prossimitàterritoriale; conseguentemente, laddove le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicatein più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.

2.3 Licenziamenti individuali o individuali plurimi pergiustificato motivo oggettivo effettuati presso Unitàproduttive diverse da quelle interessate dai trattamenti diintegrazione salariale

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla possibilitàper i datori di lavoro di dare corso a licenziamentiindividuali o individuali plurimi per giustificato motivooggettivo in Unità produttive non interessate da trattamentidi integrazione salariale. Al riguardo, ferma restandola legittimità dei provvedimenti adottati, si confermadetta facoltà.

INPS
Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282
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