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Il ticket licenziamento

Il tichet licenziamento

Con la circolare INPS n. 25/2024 è stato reso noto l'importo del massimale NASpI per l'anno 2024. Successivamente, con messaggio n. 531/2024, l'Istituto ha operato una ricognizione sui criteri di calcolo del ticket di licenziamento necessari per la determinazione e il versamento del contributo nel 2024. 

dall'Autore Michele Carli - Consulente del lavoro

Come è noto, il ticket licenziamento è stato introdotto nel nostro ordinamento per mano della legge n. 92 del 28 giugno 20121 – la c.d. Legge Fornero.

Nello specifico, con il comma 312 dell'articolo 2, della richiamata legge, è stato disposto che "nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 303" ovvero nel caso di restituzione del contributo addizionale dovuto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato ai sensi del comma 284 del medesimo articolo 2.

I parametri di calcolo

Come evidenziato in premessa, con il comma 315 il Legislatore ha fissato le modalità per la determinazione del contributo di licenziamento che risulta essere pari al "41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni". Appare evidente che per il relativo calcolo sia indispensabile conoscere l'anzianità lavorativa del dipendente cessato. Le regole per la determinazione di...

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 1 Articolo 2, commi da 31 a 35.

2 Così come modificato dall'articolo 1, comma 250, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3 Il quale recita: "Il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine".

4 Che prevede: "Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29".

5 Articolo 2, legge n. 92/2012. 

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